Il condomino non può esonerarsi dalle spese anche se non è stato convocato.

Riporto qui una news dell’associazione Anaci a cui sono iscritta. L’ho trovata molto interessante e istruttiva perchè ero convinta che il difetto di comunicazione fosse motivo di NULLITA’ dell’assemblea e non di annullamento che si ottiene, come leggerete meglio sotto, con l’impugnazione del verbale entro 30 giorni. Decorso questo termine, i vizi non sono più eccepibili.

Quello che riposto è a cura dell’Avv. Giuseppe Donato Nuzzo.

Il condomino non può ritenersi esonerato dal pagamento delle spese anche se non è stato
regolarmente convocato alla riunione. L’unico rimedio è impugnare la decisione.
L’omessa convocazione di un condominio in assemblea, così come il difetto di
comunicazione delle decisioni adottate, costituiscono motivi di annullamento delle relative
deliberazioni, rimedio che può ottenersi solo con l’impugnazione nel termine di 30 giorni ex
art. 1137 c.c. Ne consegue che, decorso detto termine, tali vizi non possono essere
successivamente eccepiti per opporsi al decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore condominio Ferrara per il
pagamento delle spese deliberate dall’assemblea.
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 723 del 13 febbraio 2015, che ha
rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo di una condomina che eccepiva la nullità delle
delibere condominiali relative all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di diversi anni
perché non convocata alle varie assemblee. Verbali dai quali la condomina risultava morosa
per oltre 6.000,00 euro nei confronti del Condominio.
La Corte d’appello ricorda che le deliberazioni adottate dall’assemblea di condominio sono
obbligatorie e produttive di effetti per tutti i condomini, compresi gli assente, i dissenzienti e
gli astenuti, salvo che la loro esecuzione sia sospesa per ordine del giudice in sede di
impugnazione,da proporre entro il termine perentorio 30 giorni ai sensi dell’art. 1137 c.c.
I fatti – Il Condominio otteneva dal tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di una
condòmina per il pagamento di oltre 6.000,00 a titolo di spese condominiali di pertinenza
dell’unità immobiliare di cui era proprietaria, come risultanti dai bilanci preventivi e consuntivi
approvati dall’assemblea di condominio.
La condòmina si opponeva all’ingiunzione di pagamento, eccependo, tra l’altro, la
mancata convocazione alle assemblea e, dunque, la radicale nullità delle delibere di
approvazione dei consuntivi e preventivi. Vizio che, secondo la ricorrente, poteva essere
eccepito senza limiti di tempo, dunque anche oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto
per l’impugnazione delle delibere annullabili. Eccepiva altresì la mancata comunicazione delle delibere relative alle assemblee a cui la stessa non aveva partecipato, sostenendo che “fino
alla comunicazione delle delibere oggetto del giudizio, l’efficacia delle stesse avrebbe dovuto
rimanere sospesa, così come il termine di 30 giorni per l’impugnazione, ancora non
consumato, e le relative somme portate in decreto non avrebbero può ritenersi dovute”.
Richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. civ. n. 17486/2006; Cass. S.U. n,
4421/2007), i giudici osservano che l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento (e non di nullità) delle delibazioni assunte dall’assemblea. Tale vizio, pertanto, può essere fatto valere solo con l’azione di impugnazione ex art. 1137 c.c. e nel termine di 30 giorni ivi previsto, mentre, decorso detto termine, non può più essere eccepito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per ottenere il pagamento delle spese deliberate dall’assemblea.
Lo stesso dicasi anche per il caso della omessa o difettosa comunicazione ai condomini assenti
delle deliberazioni adottate dall’assemblea. Anche in questo caso, il vizio va denunciato con
l’impugnazione della delibera entro il termine di 30 giorni.
Insomma, sia la mancata convocazione in assemblea che il difetto di comunicazione
delle deliberazioni adottate non esonerano il condòmino del termine perentorio per
impugnare, che rimane quello fissato dall’art. 1137 c.c. Nel caso di specie – sottolinea
la Corte – i verbali delle assemblee con allegati i preventivi e consuntivi posti a fondamento del
decreto ingiuntivo non sono stati impugnati nei termini e, perciò, rimangono validi ed efficaci
e costituiscono, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., idoneo titolo di credito del Condominio per
ingiungere il pagamento delle rate condominiali alla condòmina morosa.
Ragionando diversamente, cioè consentendo al condomino di contestare in sede di opposizione
l’annullabilità delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo, si finirebbe per
consentire l’impugnazione delle delibere stesse oltre il termine perentorio, aggirando di fatto
la disciplina prevista dall’art. 1137 c.c. e rendendo tra l’altro più complicato, per il
Condominio, il recupero di spese condominiale già accertate ed approvate con deliberazioni
mai contestate prima del procedimento monitorio.