Come cambiare l’amministratore.

Nell’arco dell’anno gestionale vi è un’unica assemblea ordinaria che è quella nella quale si porta all’ordine del giorno, solitamente proprio in questa sequenza, l’approvazione del rendiconto consuntivo della gestione che si è appena chiusa, la nomina dell’amministratore, l’approvazione del bilancio preventivo e la sua ripartizione per rate e tutte le discussioni in merito a lavorazioni che l’amministratore sa essere necessarie o che sono state richieste dai condomini.

Il punto della nomina dell’amministratore è il momento per confermare l’amministratore in carica o comunicare che lo si vuole cambiare e quindi riferire il nominativo e la sede dello studio e quanto si ritiene necessario e lo si deve far verbalizzare, ovviamente. Se non c’è unanimità, si procede a votazione: per cambiarlo serve la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi sia in prima che in seconda convocazione.

Per poterne discutere, la nomina dell’amministratore, cosiccome qualsiasi altra cosa di carattere non ordinario, deve essere all’ordine del giorno. Attenzione quindi che, dall’entrata in vigore della Riforma del Condominio, molti amministratori non mettono più il punto all’ordine del giorno tutti gli anni ma un anno sì e uno no questo perchè la Riforma, con un lungo giro di parole, dice in pratica che il mandato dell’amministratore non è più annuale ma biennale. Occhio quindi, se avete intenzione quantomeno di parlarne, di chiedere esplicitamente, tramite fax o raccomandata, che venga messa all’ordine del giorno la discussione in merito alla nomina dell’amministratore.

Nel primo comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile è altresì detto che oltre che annualmente per gli adempimenti summenzionati la riunione dei condomini “può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.

Si tratta dell’assemblea straordinaria che può essere, quindi, convocata:

a) dall’amministratore, ogni qual volta lo dovesse ritenere utile;

b) dall’amministratore su sollecitazione di almeno due condomini che rappresentino quanto meno 166 millesimi;

c) da quegli stessi condomini che formulata la richiesta all’amministratore dopo 10 giorni dalla sua presentazione al loro mandatario non l’abbia vista soddisfatta.

 

Quindi, se non volete nemmeno aspettare la fine dell’anno gestionale per cambiare amministratore, potete operare come disposto dal primo comma dell’art. 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Quando viene nominato il nuovo amministratore, egli è immediatamente operativo e responsabile nei confronti del Condominio. Quello uscente deve procedere nel più breve tempo possibile (la deontologia professionale indica al massimo due settimane) al passaggio delle consegne affinchè quello entrante abbia la possibilità di operare.

L’amministratore uscente faccia attenzione a tardare troppo perchè la documentazione è trattenuta indebitamente. L’amministratore entrante può farla sequestrare e quello uscente è perseguibile penalmente.

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