E’ legittima l’installazione dell’ascensore per disabili, anche se comporta la riduzione della larghezza della scala condominiale.
Nel valutare se l’innovazione possa recare pregiudizio all’uso o godimento della cosa comune, occorre confrontare gli interessi delle parti. In questo caso, i disagi lamentati dai condòmini sono controbilanciati dal normale utilizzo del bene comune da parte del condòmino portatore di handicap.
E’ questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con sentenza 16846 del 5 agosto 2015, che ha rigettato il ricorso proposto da due condòmini per l’annullamento della decisione dell’assemblea condominiale. D’altro canto, i ricorrenti avevano obiettato che la delibera per l’autorizzazione dei lavori dovesse essere adottata con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
I giudici hanno fatto notare che l’ascensore è un’opera per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che, in base alla legge 13/1989, l’autorizzazione può avvenire anche con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, in deroga alle regole sulla maggioranza previste dall’art.1120 c.c. per le innovazioni ordinarie.