Cassazione: i disagi dei condòmini sono controbilanciati dal normale utilizzo del bene da parte del portatore di handicap

E’ legittima l’installazione dell’ascensore per disabili, anche se comporta la riduzione della larghezza della scala condominiale.

Nel valutare se l’innovazione possa recare pregiudizio all’uso o godimento della cosa comune, occorre confrontare gli interessi delle parti. In questo caso, i disagi lamentati dai condòmini sono controbilanciati dal normale utilizzo del bene comune da parte del condòmino portatore di handicap.

E’ questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con sentenza 16846 del 5 agosto 2015, che ha rigettato il ricorso proposto da due condòmini per l’annullamento della decisione dell’assemblea condominiale. D’altro canto, i ricorrenti avevano obiettato che la delibera per l’autorizzazione dei lavori dovesse essere adottata con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

I giudici hanno fatto notare che l’ascensore è un’opera per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che, in base alla legge 13/1989, l’autorizzazione può avvenire anche con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, in deroga alle regole sulla maggioranza previste dall’art.1120 c.c. per le innovazioni ordinarie.